16 Mar
2015
Beni significativi IVA
Con la recente risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’emissione delle fatture per lavori di manutenzione su appartamenti comprendenti beni cosiddetti “significativi”, ossia rientranti nel seguente elenco:
– ascensori e montacarichi;
– infissi interni ed esterni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.
Si premette che i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad immobili residenziali (appartamenti ed immobili in cui più della metà delle unità immobiliari sono appartamenti) scontano l’iva del 10%. In presenza però di beni rientranti nell’elenco riportato, in fattura si dovrà indicare separatamente il valore pattuito per tali beni e l’aliquota Iva rimarrà per l’intera opera al 10% solamente in presenza di beni significativi di valore inferiore al 50% del prezzo totale.
Praticamente il calcolo dell’Iva è il seguente:
– dal corrispettivo complessivo, iva esclusa, si sottrae il valore dei beni significativi;
– su tale importo moltiplicato per due si applica l’aliquota al 10%;
– sul resto l’aliquota del 22%.
Con riferimento al valore dei beni significativi, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, ferma restando l’autonomia delle parti (cliente-fornitore), è corretto quantificarlo tenendo conto di tutti i costi di materie prime e di manodopera sostenuti per la loro realizzazione.
Si ricorda che tale disciplina si applica solo ai servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e non a quelli relativi a nuove costruzioni, restauri, risanamenti e ristrutturazioni (si tratta di interventi più ampi rispetto al solo rifacimento di un appartamento, che normalmente sono accompagnati da concessione edilizia).
Di seguito due esempi: